Con sentenza n. 2346/2024, la CGT di II grado della Puglia ha annullato un avviso di accertamento emesso in capo ad un socio di una SRL, sulla base di un precedente avviso di accertamento di maggior reddito emesso in capo alla società fondato sulla nota presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei casi di società a ristretta base partecipativa. La ragione di tale annullamento risiede nel fatto che la società si era avvalsa della definizione agevolata della lite fiscale pendente, e il giudizio si era quindi estinto (ancor prima della notifica del successivo avviso di accertamento in capo al socio).
Sul punto, ha rilevato la Corte “... che il giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento societario si è estinto a seguito di istanza di definizione agevolata della lite proposta dalla società, e del relativo accoglimento da parte dell’Amministrazione.
Trattandosi di estinzione che non implica un giudizio di accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto normativo del tributo (id est: il maggior reddito societario), l’odierno avviso di accertamento deve ritenersi non assistito da prova quanto al presupposto che giustifica l’imputazione al socio – ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 917/86 – del maggior reddito societario.
Detto in altri termini: l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base sociale trova la propria legittimazione nel prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il quale l’Amministrazione contesta a quest’ultima la produzione di un reddito maggiore di quello dichiarato.
Orbene, mancando il suddetto presupposto normativo, che costituisce l’antecedente logico necessario nel giudizio in esame, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio deve ritenersi illegittimo, in quanto non assistito da prova in ordine al maggior reddito societario nell’anno di riferimento”.
La sentenza merita certamente un plauso in quanto basata sul ragionevole principio per il quale l’avviso di accertamento relativo al socio trova il suo necessario (e unico) presupposto nel precedente avviso di accertamento afferente i maggiori redditi accertati in capo alla società. Venendo meno tale ultimo avviso a seguito di “pace fiscale” con l’Erario (che, nel caso in esame, aveva accolto la domanda di definizione agevolata della lite ), non può che venir meno anche il derivato accertamento emesso in capo al socio, al quale l’Amministrazione finanziaria attribuisce una parte del maggior reddito accertato in capo alla società, in proporzione al valore della sua quota.
Per completezza, si fa presente come vi siano purtroppo anche sentenze contrastanti, che ritengono le posizioni del socio e della società distinte e indipendenti (CTR Lombardia, sent. n. 1815/2022; Cass., ord. n. 37361/2022), per cui la definizione agevolata della lite afferente la società (o, comunque, l’accertamento emesso in capo a quest’ultima) non rileva rispetto all’accertamento (derivato) emesso in capo al socio.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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