In caso di inerzia del curatore fallimentare, il contribuente dichiarato fallito ha il diritto di impugnare gli atti impositivi fiscali; e ha diritto a ricevere la notifica degli atti anteriori alla dichiarazione di fallimento.

In caso di inerzia del curatore fallimentare, il contribuente dichiarato fallito ha il diritto di impugnare gli atti impositivi fiscali. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 11287/2023, a SS. UU.., affermando il seguente principio:

“in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”

Importante conseguenza di ciò è che il fallito ha diritto di ricevere la notifica degli atti impositivi tributari (avvisi di accertamento, cartella di pagamento, ecc.) per debiti sorti prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, la sola successiva notifica al curatore fallimentare è illegittima in quanto priva il fallito del diritto di potersi difendere.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione

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