E’ stata pubblicata un’interessante ordinanza di Cassazione (n. 16743/2024, qui scaricabile), ove i Supremi Giudici hanno esteso la possibilità di difesa del contribuente mediante l’impugnazione di una seconda intimazione di pagamento emessa da ADER, anche in assenza dell’impugnazione di una precedente e anche in assenza dell’impugnazione delle relative cartelle di pagamento, il tutto al fine di far valere la prescrizione del credito erariale. Secondo la Cassazione, infatti, la notificazione dell’intimazione di pagamento non comporta l’obbligo di impugnazione e di contestazione di un vizio della sottostante pretesa erariale, ma solo la facoltà, essendo l’intimazione un mero sollecito di pagamento non rientrante tra gli atti di cui all’art. 19, d.Lgs. n. 546/1992.
Afferma la Cassazione quanto segue: “...indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che D…. non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
2.4. La difesa erariale osserva che, diversamente da quanto evidenziato dalla CTR, anche il primo avviso di intimazione sarebbe stato oggetto di impugnazione da parte del contribuente e la relativa causa si sarebbe conclusa con sentenza della CTR n. 6819/06/19, passata in giudicato. Detta sentenza avrebbe accertato che le cartelle indicate nell’avviso di intimazione oggi impugnato sarebbero state tutte regolarmente notificate e che non sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale in ragione del fallimento di …. e dell’insinuazione al passivo di detti crediti”.
L’ordinanza in questione è molto importante e chiarificatrice, in quanto molti Giudici di merito tendono a dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente contro una seconda intimazione di pagamento, in assenza di tempestiva impugnazione di un’intimazione precedente.
Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista
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