Il Consulente Funzionario della FAO non deve pagare tasse sugli emolumenti percepiti.

La tassazione degli stipendi e degli emolumenti pagati dalla FAO ai propri Consulenti e Funzionari è una questione molto dibattuta in questi tempi, visti i molti avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, ove viene richiesto il pagamento dell’IRPEF su dette somme (ritenute, quindi, pienamente tassabili).

A tal proposito, occorre innanzitutto esaminate la primaria fonte normativa, ossia la “Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite”, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13.2.1946, e resa esecutiva in Italia con Legge n. 1318/1957.

Tale normativa è applicabile ai Funzionari (“Officials”) e ai Consulenti (“Consultants”) dell’ONU e delle altre Organizzazioni internazionale ad essa afferenti – qual è la FAO, Agenzia specializzata dell’ONU con il mandato di aiutare ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale.

In particolare, l’art. V della Convenzione, Sez. 18, dispone un’esenzione fiscale non solo per gli stipendi ma, più in generale, per tutti gli “emolumenti” corrisposti ai predetti Funzionari e Consulenti (e, quindi, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, che non deve essere necessariamente di lavoro dipendente).

Nella specie, dispone la norma quanto segue: “SEZIONE 18 I funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

(a) godranno dell’immunità giurisdizionale relativamente agli atti da essi compiuti in veste ufficiale (comprese le parole pronunziate e gli scritti prodotti);

(b) saranno ESENTI da qualsiasi imposta sugli stipendi e gli EMOLUMENTI ad essi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;

(c) saranno esenti da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale;

(d) non saranno soggetti, unitamente ai propri coniugi e famigliari a carico, alle restrizioni sull’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

(e) godranno, per quanto concerne le agevolazioni valutarie, degli stessi privilegi di quelli dei funzionari di rango comparabile che appartengono alle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;

(f) godranno, unitamente ai propri coniugi e famigliari a carico, delle stesse agevolazioni relative al rimpatrio in caso di crisi internazionale di quelle degli agenti diplomatici;

(g) godranno del diritto di importare esentasse i propri mobili ed effetti personali nel momento in cui prendono servizio per la prima volta nel paese in questione”.

Tale disposizione è poi riscontrabile anche nella Risoluzione n 11/E/00 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, ove si afferma quanto segue: “In relazione   alla   richiesta formulata con la nota cui si risponde, riguardante l’oggetto, si fa presente che la Convenzione sui privilegi e le  immunità delle  Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre  1957, n.   1318, prevede l’ESENZIONE DA IMPOSTA per gli emolumenti corrisposti  ai funzionari.

   Tale ESENZIONE,   peraltro,   e’   operante   soltanto fino a quando i  funzionari prestano   servizio presso la  Organizzazione internazionale di cui  si tratta;   cio’   in   quanto   la  stessa, al pari delle altre agevolazioni  contenute nella   citata   Convenzione,   e’ riconosciuta nell’interesse delle  finalita’ istituzionali delle Nazioni Unite,  finalita’ che vengono perseguite  anche attraverso   la struttura organizzativa, della quale ovviamente fa parte  il  personale in servizio.

Pertanto, le   pensioni   erogate   dalle Nazioni Unite e percepite da  soggetti residenti In Italia vengono regolarmente assoggettate ad imposizione,  secondo le   disposizioni  previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi,  approvato con   D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non esistendo alcuna specifica  norma  che ne preveda l’esclusione da imposizione”.

Dunque, la stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto spettante la cennata esenzione fiscale per i Funzionari e i Consulenti delle predette organizzazioni internazionali (tra cui la FAO), quanto meno sino al termine della loro attività lavorativa, escludendo dal beneficio – in buona sostanza – solamente le pensioni. E già tale pronunciamento mette in seria evidenza l’erroneità della pretesa fiscale oggi in contestazione.

Ed ancora, è da menzionare l’art. 13 dell’”Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura relativo alla sede della organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1951.

Detto articolo, rubricato “Funzionari della F.A.O.”, dispone quanto segue: “Sezione 27 – I funzionari della F.A.O. godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

  1. a) immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale;
  2. b) immunità dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale;
  3. c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della F.A.O.;
  4. d) ESENZIONE da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dalla F.A.O.;

(…)”.

La normativa generale, dunque, prevede una forma di esenzione fiscale sugli stipendi e sugli emolumenti elargiti dalla FAO ai propri Dipendenti, Consulenti e Funzionari.

Ciò posto, e volendo andare più nello specifico, occorre esaminare, poi, la tipologia contrattuale a cui appartiene il Consulente e Funzionario della FAO, in quanto le disposizioni interne di quest’ultima non sono sempre di immediata comprensione.

Il nostro Studio Legale Tributario è in grado di offrire una consulenza dettagliata sull’argomento, oltre che un difesa in giudizio nel caso in cui fosse necessario procedere con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per contestare la pretesa impositiva dell’Agenzia delle Entrate.

Avv. Giuseppe Marino – avvocato tributarista, cassazionista

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